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PGA Intellectual Property Newsletter – Dicembre 2021

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GIURISPRUDENZA


Cosa accade se il brevetto nazionale rivendica un ambito di protezione più ampio rispetto al brevetto europeo?

In una recente sentenza, il Tribunale di Roma ha fornito importanti chiarimenti in materia di rapporto tra brevetto europeo e relativa porzione italiana. Come noto, il brevetto europeo si ottiene a seguito di una procedura unificata che produce effetto in tutti gli Stati membri designati dal richiedente. Read more

La rivalutazione in bilancio della IP: i benefici fiscali per le imprese

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L’art. 110 del cosiddetto “Decreto Agosto” (D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito nella Legge 13 ottobre 2020, n. 126) ha consentito alle imprese di rivalutare a bilancio i beni dell’azienda.

Ma quali sono i benefici che le aziende possono conseguire?

In primo luogo, l’iniziativa consente alle imprese di rivalutare contabilmente i propri asset, permettendo in concreto, di aumentare la patrimonializzazione. Ma non è tutto. I reali benefici si apprezzano sul piano fiscale: la rivalutazione in positivo dei beni dell’impresa consente di incrementare il valore degli ammortamenti e, di conseguenza, abbattere il carico fiscale. In tal caso, è prevista la corresponsione di un’imposta sostitutiva agevolata. Read more

PGA è partner di Audirevi

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Abbiamo il piacere di annunciarvi che PGA Intellectual Property ha stretto una partnership strategica con Audirevi S.p.A., realtà multifunzionale che affianca le imprese nelle attività di audit, transaction services, compliance, formazione professionale, advisory ed aste telematiche.

Audirevi è inoltre membro di Nexia International, uno dei maggiori network mondiali, che raggruppa oltre 258 Società indipendenti di revisione, assistenza fiscale e consulenza di direzione in oltre 125 paesi del mondo, con oltre 35.000 professionisti al servizio delle imprese facenti parte del gruppo.

Attraverso la collaborazione con Audirevi, PGA intende espandere la propria rete, affiancando le proprie competenze a quelle di player di riconosciuta qualità. Il tutto, onde fornire una consulenza ancora più completa, volta a sostenere e valorizzare il business dei clienti in ogni ambito.

Riapertura bandi “Marchi+3” e “Disegni+4”

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Si comunica che il Ministero dello Sviluppo Economico (Direzione generale per la Tutela della Proprietà Industriale – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) ha adottato il decreto di riapertura dei Bandi Marchi+3 e Disegni+4 che erano stati chiusi per esaurimento delle risorse finanziarie nei mesi scorsi.

Il Bando Marchi+3 sarà nuovamente operativo a partire dalle ore 9:00 del 30 settembre 2020.
Il Bando Disegni+4 sarà nuovamente operativo a partire dalle ore 9:00 del 14 ottobre 2020.

Le domande potranno essere presentate fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Ricordiamo che il bando Marchi+3 consente di agevolazioni relative alle spese sostenute tra il 1° giugno 2016 e la data di presentazione della richiesta di agevolazione stessa per: progettazione del marchio, ricerche di anteriorità e conseguente deposito del marchio dell’Unione Europea o internazionale, nonché per eventuali spese legali per azioni di tutela del marchio in risposta a rilievi degli Uffici o a opposizioni di terzi.

L’incentivo previsto dal bando Disegni+4 viene riconosciuto per la valorizzazione (messa in produzione e commercializzazione) di un disegno/modello singolo o di uno o più disegni/modelli appartenenti al medesimo deposito multiplo registrati – presso qualsiasi ufficio nazionale o regionale di proprietà intellettuale/industriale – a decorrere dal 1° gennaio 2018 e comunque in data antecedente la presentazione della domanda di agevolazione.

Le versioni integrali dei Bandi e la relativa documentazione necessaria alla presentazione delle domande, sono disponibili ai seguenti link:
https://www.marchipiu3.it/
http://www.disegnipiu4.it/

Lo staff di PGA è a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento.

PGA Intellectual Property Newsletter – 13/07/2020

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Violazione di IP e responsabilità dell’internet provider

La Swedish Court of Appeal ha condannato il provider Telia Company per aver favorito alcuni siti internet nella violazione di intellectual property. La pronuncia è stata emessa a valle di un’azione intrapresa nel 2018 da Disney, Universal Studios, Warner Bros e numerose altre multinazionali. In particolare la Corte Svedese era già intervenuta in passato emettendo una c.d. ingiunzione dinamica nei confronti di Telia Company. Era stato infatti ordinato al provider di bloccare l’accesso a The Pirate Bay, Dreamfilm, Nyafilmer, Fmovies e molti altri siti per violazione dell’art. 53B del Swedish Act on Copyright in Literary and Artistic Works. I ricorrenti sostenevano, dunque, che Telia, fornendo la connessione internet ai propri clienti e consentendo l’accesso anche ai predetti siti, cooperasse nelle violazioni rilevate.
La decisione conferma l’approccio adottato da numerosi Paesi e la recente crescita nell’utilizzo delle ingiunzioni dinamiche per paralizzare le violazioni di IP.


L’uso del patronimico quale denominazione sociale

In una recente sentenza la Corte di Cassazione ha chiarito la portata dell’art. 21, co. 1, lett. a), c.p.i., in tema di uso del patronimico nell’attività economica. Si tratta dell’evento finale di una complessa controversia intrapresa da Salini Costruzioni S.p.a. nei confronti di Salini LocateIli (oggi ICS Grandi Lavori S.p.a.), Salini Global Service S.r.l. e Claudio Salini. In particolare Salini Costruzioni agiva allo scopo, tra le altre cose, di inibire alle controparti l’uso del patronimico «Salini» quale denominazione sociale.

Sulla base della consolidata giurisprudenza in materia, la Suprema Corte ha stabilito che ove due società di capitali abbiano la medesima denominazione, dovrà essere attribuita prevalenza all’iscrizione nel registro delle imprese. Al contrario, non assume rilievo né il mero pregresso utilizzo della stessa denominazione da parte di altra società, che ha cessato da tempo di operare e che faceva capo a familiari del socio di una della società registrata per seconda, né il fatto che la denominazione di quest’ultima coincida col cognome di uno di tali soci.


La registrabilità degli slogan commerciali

In una recente sentenza (TGUE, T‑156/19, 13/05/2020, Koenig & Bauer) il Tribunale Generale (UE) ha negato la registrabilità come marchio comunitario dell’espressone idiomatica di lingua inglese “We’re on it” per contraddistinguere prodotti e servizi nelle classi da 1 a 4, 7, 9, 11, 16 e 35 a 42.

Secondo la decisione, in particolare, l’espressione “We’re on it” veicolerebbe l’idea secondo la quale il richiedente “se ne occuperà” o che è degna di affidamento o fiducia. Tuttavia, secondo il Tribunale, il messaggio in parola sarebbe applicabile a qualsiasi tipo di prodotto o servizio. Il segno difetterebbe quindi della necessaria capacità distintiva.

Con riferimento alla registrazione di slogan, si ricorda la celebre sentenza della Corte di Giustizia nel caso “AUDI”. In tale occasione, la CGUE aveva stabilito che la funzione distintiva del marchio può essere compatibile con quella dello slogan a condizione che sia valutata in funzione, da un lato, con la natura dei prodotti o dei servizi per i quali è chiesta la registrazione e, dall’altro, della percezione che ne ha il pubblico di riferimento.

PGA Intellectual Property Newsletter – 06/07/2020

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Il marchio “booking.com” non può considerarsi generico

Un marchio costituito da un termine generico per la classe di beni o servizi offerti accostati alla porzione “.com” non è necessariamente generico. Al contrario, se i consumatori non percepiscono il marchio come generico per la classe di beni o servizi cui fa riferimento, il marchio può essere considerato distintivo e quindi registrabile.
In tal senso si è espressa la Corte Suprema degli Stati Uniti d’America, con pronuncia del 30 giugno 2020, sul marchio “Booking.com” nel procedimento United States Patent and Trademark Office v. Booking.com.

Come noto, un marchio può essere generico, descrittivo, suggestivo, arbitrario o fantasioso. I marchi suggestivi, arbitrari e fantasiosi sono intrinsecamente distintivi. I marchi descrittivi possono essere registrati solo se hanno “acquisito carattere distintivo” nella valutazione del pubblico dei consumatori. Al contrario, i marchi generici non hanno i requisiti necessari per la registrazione in considerazione del fatto che qualsiasi operatore economico può usare il termine generico del marchio stesso per riferirsi al bene o al servizio designato senza essere titolare esclusivo del segno distintivo generico.

Partendo da tali premesse, la Corte Suprema USA ha precisato che un termine si definisce generico quando, nel suo insieme, indica ai consumatori la classe di prodotti o servizi offerti con il marchio. Poiché i consumatori non percepiscono “booking.com” come la classe dei servizi di prenotazione di viaggi online, di norma “Booking.com” non è un marchio generico. E’ l’impressione del consumatore del marchio a determinare se il marchio è generico o meno. Di conseguenza, la Corte ha ritenuto che i marchi costituiti da un termine generico e “.com” non sono necessariamente generici.


Le “Mele del Trentino” diventano IGP

Con l’approvazione da parte della Commissione europea del relativo regolamento di esecuzione le «Mele del Trentino» vengono riconosciute ufficialmente come Indicazione geografica protetta.
In particolare, con il Regolamento (UE) 23 giugno 2020, n. 2020/890, pubblicato nella G.U.U.E. n. 30 giugno 2020, n. L 206, il nome «Mele del Trentino» è stato iscritto nel registro europeo delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette, come prodotto della classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione.


La tutela dei segni distintivi dei partiti politici

Al di fuori dello svolgimento dell’attività imprenditoriale, la tutela dei segni distintivi contro il pericolo di confondibilità mira, non già alla garanzia di interessi economici, bensì a proteggere quel complesso di valori e finalità perseguite dal gruppo attraverso la propria partecipazione alla vita collettiva. In relazione ai partiti politici, in particolare, la tutela dell’identità, riassunta nella denominazione e nei segni distintivi, rinviene il suo fondamento costituzionale negli art. 2, 21 e 49 Cost. ed esprime l’esigenza di evitare, proprio in relazione al dibattito pubblico, confusioni, quanto agli elementi che li caratterizzano come centri autonomi di espressione di idee e di azioni.

In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 11635, depositata il 16 giugno 2020, con la quale la Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto dall’Associazione Alleanza Nazionale e dalla Fondazione Alleanza Nazionale contro l’associazione Movimento Sociale Italiano – Destra Nazionale – Nuovo MSI.


Cipro: approvata la nuova legge marchi

Il 05.06.2020 la Repubblica di Cipro ha adottato la nuova legge sui marchi, pubblicata il 17.06.2020. Al raggiungimento del traguardo ha partecipato attivamente l’EUIPO (European Intellectual Property Office), nell’ambito del Programma europeo di cooperazione (ECP2), offrendo assistenza legale durante tutto il processo di elaborazione del nuovo testo.

Tra i temi trattati nella nuova legge cipriota sulla intellectual property sono compresi:
– il recepimento della direttiva (UE) n. 2015/2436;
– l’introduzione del sistema multi-classe;
– l’interruzione della necessità del documento di procura;
– nuove applicazioni cartacee;
– le tasse.

La nuova legge marchi di Cipro ha semplificato l’intera procedura di domanda e registrazione. Sono state inserite scadenze per il completamento delle procedure di opposizione, cancellazione e revoca e ponendo fine a processi eccessivamente lunghi.

PGA Intellectual Property Newsletter – 22/06/2020

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Influencer marketing e utilizzo illecito del marchio altrui

Con ordinanza del 04/02/2020, il Tribunale di Genova ha affrontato il tema di una nota casa di moda e del suo stilista di riferimento che avevano ripetutamente pubblicato sui rispettivi profili Instagram contenuti nei quali si accostavano calzature e prodotti di abbigliamento ad auto di lusso (con i relativi diritti di intellectual property in primo piano).

Il Tribunale ha rilevato che il posizionamento dei prodotti suggeriva l’esistenza di un (inesistente) rapporto tra il brand di abbigliamento e la casa automobilistica. Il tutto, con conseguente uso illecito del marchio di quest’ultima.
Si tratta di una delle prime applicazioni in ambito social del nuovo art. 20, co. 1, lett. (c), CPI. La norma prevede ora che sia illecito l’uso di un marchio rinomato “anche a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti e i servizi” laddove “senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio” stesso.

Pur non ricadendo in un’ipotesi di uso distintivo del marchio, il Tribunale ha infatti ritenuto sussistente un uso commerciale che nell’ambito delle attività degli influencer è lecito solo se autorizzato dal titolare del segno distintivo o “nelle ipotesi in cui le immagini esposte possano comunicare – in capo al pubblico – un significato diverso da quello pubblicitario e commerciale, e cioè siano descrittive di scene di vita dell’influencer o di terze persone. Detta liceità discenderebbe dall’ovvia considerazione secondo cui la pubblicazione di scene di vita quotidiana implicano l’inevitabile esposizione dei segni distintivi dei prodotti normalmente usati dal soggetto rappresentato per compiere l’azione pubblicata”.


Tribunale Unificato dei Brevetti: AIPPI favorevole alla candidatura di Milano

L’Associazione internazionale per la protezione della proprietà intellettuale ha espresso il suo sostegno alla candidatura di Milano per ospitare una Divisione del Tribunale Unificato Brevetti.
Nel documento diffuso, AIPPI, dopo aver ricordato che l’Italia è tra i Paesi firmatari dell’accordo istitutivo del Tribunale Unificato dei Brevetti sottoscritto in data 27 febbraio 2013 e successivamente ratificato a seguito dell’entrata in vigore della legge 3 novembre 2016 n. 214, sottolinea che tale accordo ad oggi non è ancora entrato in vigore. La Germania, infatti, Paese con il maggior numero di brevetti europei nell’anno precedente alla relativa sottoscrizione, non lo ha ancora validamente ratificato.
Lo strumento di ratifica è stato infatti oggetto dichiarato nullo dalla Corte Costituzionale tedesca per vizio nella procedura di adozione.


Impedimenti ad argomenti nuovi davanti al Tribunale dell’UE: il rinvio della Corte di Giustizia

La CGUE si è pronunciata sulla portata del riesame che il Tribunale UE deve effettuare sulle decisioni delle commissioni di ricorso dell’EUIPO, adottate nei procedimenti sugli impedimenti relativi alla registrazione dei marchi UE. La specifica questione sollevata è stata esaminata dalla Corte di Giustizia con la sentenza del 18 giugno 2020 (causa C 702/18 P).
Nel caso di specie, il Tribunale UE aveva considerato irricevibili gli argomenti di una parte di un procedimento di opposizione. Tali elementi erano relativi al presunto carattere distintivo debole del marchio anteriore, non sollevati dinanzi alla commissione di ricorso. La CGUE ha annullato la sentenza del Tribunale, rinvenendo un errore di diritto proprio nella pronuncia di irricevibilità.

In particolare, secondo la Corte:
– gli elementi che possono essere sottoposti validamente alla valutazione del Tribunale dipendono dall’oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso;
– la commissione è tenuta comunque a pronunciarsi su tutte le questioni che, alla luce degli argomenti delle parti, siano necessarie per una corretta decisione;
– la valutazione del carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore costituisce una questione di diritto necessaria per garantire una corretta decisione, cosicché gli organi dell’EUIPO sono tenuti a esaminare tale questione, se necessario d’ufficio.


La bici di Brompton è tutelabile in base alla normativa del diritto d’autore?

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata sulla domanda di pronuncia pregiudiziale riguardante il noto modello di bicicletta pieghevole, denominata Brompton.
La decisione è esposta nella sentenza 11.06.2020, C 833/18 che vede contrapposti l’ideatore del sistema di piegatura e una società coreana, commercializzante analoghe biciclette.
La questione che ha indotto il giudice del rinvio a rivolgersi alla Corte di Giustizia è quella di stabilire se una bicicletta, il cui sistema di piegatura era tutelato da un brevetto oggi estinto, possa essere qualificata come opera protetta da diritto d’autore.
Secondo la CGUE bisognerebbe unicamente valutare se attraverso la forma del prodotto, il suo autore abbia espresso la propria capacità creativa in maniera originale. La sussistenza di un brevetto anteriore rileva unicamente laddove dovesse incidere negativamente su tale valutazione.

PGA Intellectual Property Newsletter – 15/06/2020

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Mediaset vince contro il sito di live streaming “Calcion”

Il Tribunale di Milano ha condannato il titolare del sito “Calcion” ad un risarcimento milionario per violazione dei diritti di intellectual property di Mediaset S.p.A.
In particolare, la pagina web aveva trasmesso in live streaming il campionato di calcio di Serie A 2015/2016. Il tutto, in violazione dei diritti d’autore di Mediaset e dei marchi di quest’ultima, identificativi delle proprie emittenti televisive.


Da WIPO uno strumento per certificare contenuti digitali con valore di prova legale

L’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO) ha lanciato, il 27 maggio scorso, un nuovo servizio: WIPO PROOF. Si tratta di uno strumento che fornisce un’impronta digitale con data e ora di qualsiasi file, dimostrando la sua esistenza in un determinato momento. La prova ottenuta, pertanto, ha efficacia legale, non essendo esposta a possibili falsificazioni.
WIPO PROOF può pertanto aiutare i titolari di diritti IP a salvaguardare i loro asset immateriali e a prevenirne l’uso improprio e l’appropriazione indebita degli stessi. In particolare, il servizio potrà essere particolarmente utile sul piano della tutela del diritto d’autore e del segreto industriale.


Sold-out anche per il bando “Marchi+3”

Come per il bando “Disegni +4”, anche per “Marchi +3” la finestra per poter accedere agli incentivi per l’estensione del marchio nazionale a livello internazionale e la registrazione di marchio europeo si è chiusa pochi minuti dopo la sua apertura.
Sono infatti bastati solo 20 minuti per esaurire tutte le risorse stanziate, pari a 3,5 milioni di euro. Non solo. I protocolli prenotati per altrettante domande da perfezionare nei prossimi cinque giorni sono ben 1.768.


Pubblicata la classifica dei migliori uffici di Intellectual Property al mondo: primo posto per l’EPO

L’Ufficio europeo dei brevetti (EPO) per la nona volta consecutiva si è classificato al primo posto tra i più grandi uffici brevettuali del mondo per la qualità dei suoi brevetti e servizi nel sondaggio annuale di benchmarking condotto da Intellectual Asset Management (IAM).
Il sondaggio è stato condotto nei mesi di febbraio e marzo tra diverse centinaia di professionisti che operano nel settore della proprietà intellettuale sia in aziende proprietarie di diritti IP sia in studi legali.
I partecipanti sono stati interpellati sui seguenti Uffici IP: EPO, Japan Patent Office (JPO),Korean Intellectual Property Office (KIPO), US Patent and Trademark Office (USPTO) e China National Intellectual Property Administration (CNIPA).

PGA Intellectual Property Newsletter – 08/06/2020

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Nestlé contro Impossible Food: l’hamburger vegano non potrà più chiamarsi “Incredible”

Nestlé dovrà trovare un nuovo nome per il suo hambuger vegano “Incredible Burger”. Infatti, secondo il Tribunale distrettuale dell’Aja, il marchio scelto dal colosso alimentare produrrebbe confusione con i segni della concorrente americana Impossible Foods.
In particolare, Nestlé aveva inizialmente lanciato il suo Incredible Burger in Europa nell’aprile 2019 con il marchio “Garden Gourmet”. Successivamente, la multinazionale si sarebbe avvicinata alla Impossible per un possibile accordo di licenza nell’estate del 2018. Tuttavia, senza giungere alla definizione delle trattative, il colosso svizzero avrebbe comunque lanciato il nuovo brand “Incredibile”. Secondo la Corte la scelta del nome sarebbe stato quinti un tentativo di frustrare l’ingresso di Impossible Foods nel mercato europeo offrendo i propri alimenti a base vegetale con un nome simile. Nestlé ha comunque anticipato che impugnerà la decisione.


La Corte di Giustizia UE sul concetto di “uso del marchio nel commercio”

Con sentenza del 30/04/2020 (causa C-772/18), la Corte di Giustizia dell’Unione Europea è stata chiamata a chiarire se costituisca “uso del marchio nel commercio” quello di un soggetto che – pur non esercitando un’attività commerciale a titolo professionale – riceva, immetta in libera pratica in uno Stato membro e conservi prodotti manifestamente non destinati all’uso privato, spediti al suo indirizzo da un Paese terzo e sui quali, senza il consenso del titolare, sia apposto un marchio.
La CGUE ha concluso che “allorché un soggetto che non esercita un’attività commerciale a titolo professionale riceve, immette in libera pratica in uno Stato membro e conserva prodotti manifestamente non destinati all’uso privato, che sono stati spediti al suo indirizzo da un paese terzo e sui quali, senza il consenso del titolare, è apposto un marchio, si deve ritenere che tale soggetto usi il marchio nel commercio”.


Pirateria su Telegram: nuova decisione dell’AGCOM

Con delibera 164/20/CONS AGCOM ha disposto l’archiviazione del procedimento avviato su istanza di FIEG nei confronti di Telegram.
Da una recente attività di monitoraggio di FIEG, infatti, era emerso come su Telegram fossero attivi almeno una decina di canali, seguiti in media da circa 60.000 utenti ciascuno, dedicati alla distribuzione illecita di testate giornalistiche. La stessa piattaforma di messaggistica era intervenuta intimando ai gestori dei canali in oggetto di cessare le attività illecite. A fronte di tale intervento, ben 7 canali su 8 avevano effettivamente cessato la messa a disposizione delle opere editoriali in violazione di Intellectual Property di terzi.
Al contrario, l’attività di AGCOM si è sostanzialmente limitata a prendere atto di tale adeguamento spontaneo, in mancanza del quale la stessa Autorità non avrebbe potuto né adottare provvedimenti diretti nei confronti di Telegram.

Il tutto, poichè “in ragione della localizzazione all’estero dei server impiegati, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del Regolamento l’Autorità non può procedere alla rimozione dei contenuti caricati illecitamente, in quanto ciò comporterebbe l’impiego di tecniche di filtraggio che la Corte di giustizia europea ha giudicato incompatibili con il diritto dell’Unione”. “Sarebbe possibile soltanto la disabilitazione dell’accesso al sito, secondo i criteri di gradualità, proporzionalità e adeguatezza che il citato art. 8, comma 2, del Regolamento ha mutuato dalle Direttive europee”. Tuttavia, nel caso di Telegram – “qualificabile come un soggetto che offre come servizio principale quello di messaggistica istantanea” – proprio tali condizioni di proporzionalità non sussisterebbero. Un eventuale intervento porterebbe infatti alla disabilitazione dell’intero servizio di messaggistica istantanea.


Anno d’oro per l’EUIPO: pubblicata la relazione annuale per il 2019

È stata pubblicata la relazione annuale 2019 dell’EUIPO (European Intellectual Property Office). Come evidenziato nel report, numerosi sono gli eventi rilevanti avvenuti in tale anno, quali:
– la celebrazione del 25° anno di attività,
– il deposito della duemilionesima domanda di marchio UE,
– lo sviluppo di un nuovo piano strategico (SP2025).
– l’accordo di cooperazione con Europol per combattere la criminalità in materia di IP,
– la grande conferenza IP Horizon 5.0,
– l’estensione di progetti finanziati dall’UE in Africa, Caraibi e Georgia,
– il maggiore ricorso a metodi di lavoro innovativi e mobili all’interno dell’Ufficio.